elaborazione piani di gestione di SIC/ZPS

La redazione di Piani di Gestione dei SIC/ZPS - Natura 2000 Comunità Europea Ambiente

Esperienza nella redazione di piani di gestione di SIC/ZPS, ovvero i siti di importanza comunitaria e le Zone di protezione speciale, definite ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 e della direttiva Uccelli 79/409 della Comunità Europea, che compongono la rete Natura 2000. Abbiamo acquisito esperienza in materia di elaborazione di piani di gestione dei SIC/ZPS, e possediamo le qualifiche professionali necessarie per la loro realizzazione. La stesura di tali documenti richiede professionalità in materia di Rete Natura 2000 e di redazione dei piani di gestione sic.

"Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'ambiente, piano d'azione per la natura e la biodiversita' del Consiglio d'Europa in attuazione della convenzione per la biodiversita', regolamento comunitario sui fondi strutturali 2000-2006) e' proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversita' nell'Unione europea e nel mondo ....
La rete comunitaria natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza.
Lavorare per la realizzazione della rete Natura 2000 significa far si che la conservazione della biodiversita' sia parte integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.
La guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva habitat, preparata dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa, vuole facilitarne la comprensione da parte dei vari organismi e gruppi interessati auspicando il suo completamento con criteri piu' dettagliati redatti dagli stessi Stati membri.
Lo scopo e l'approccio di queste linee guida sono strettamente connessi a tale guida.
La rete Natura 2000 e' costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.
I criteri di selezione dei siti proposti dagli Stati membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat, delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000.
Elemento di carattere innovativo e' l'attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della funzionalita' degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualita' attuale del sito ma anche la potenzialita' che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessita'.
La direttiva habitat prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme piu' evolute mediante l'eliminazione delle ragioni di degrado.
Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo Stato membro di appartenenza, deve essere parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico.
Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie cosi' in modo sinergico la conoscenza scientifica, l'uso del territorio e le capacita' gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversita' a livello di specie, di habitat e di paesaggio.
Scopo ultimo della direttiva habitat, infatti, non e' solamente individuare il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con l'insieme dei siti una "rete coerente", ossia funzionale alla conservazione dell'insieme di habitat e di specie che li caratterizzano.
Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro della rete.
Quest'ultima infatti non deve essere un semplice assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile la conservazione della specie e/o dell'habitat di interesse comunitario.
Cio' significa che la rete Natura 2000 non intende sostituirsi alla rete dei parchi, ma con questa integrarsi per garantire la piena funzionalita' di un certo numero di habitat e l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali.
Pertanto, una gestione dei siti sic della rete coerente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva e' legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema, la cui capacita' di risposta puo' attenuare o ampliare gli effetti di tali azioni.
L'art. 6, insieme all'art. 8 che prevede il cofinanziamento delle misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della direttiva, contiene il quadro generale per la tutela dei siti Natura 2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.
L'eventuale piano di gestione di un sito sic e' strettamente collegato alla funzionalita' dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso.
Cio' significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalita', il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio.
La strategia gestionale da mettere in atto dovra' tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale.
La peculiarita' dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e' che "non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarita' di ciascun sito e di tutte le attivita' previste.
Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo".
Attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale.
Uno dei principali indirizzi proposti da queste linee guida e' la necessita' di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo.
La parola "all'occorrenza" indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalita' della direttiva.
Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorita' logica rispetto alle altre misure di conservazione: se i piani di gestione sono scelti da uno Stato membro, sara' logico stabilirli prima di procedere alle altre misure menzionate all'art. 6, paragrafo 1, in particolare le misure contrattuali.
Perche' possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale da adottarsi per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete Natura 2000, o per particolari categorie di questi, il piano di gestione dovra' avere un iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione sovraordinata.
I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione deve integrarsi o a cui fare riferimento sono: la provincia e/o l'area metropolitana, laddove a questa e' assegnato un ruolo pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella legge n. 183/1989; la regione o la provincia autonoma per quanto riguarda le sue attribuzioni dirette (piani di settore, programmazione finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di carattere generale, in particolar modo la materia urbanistica e il decentramento in attuazione della "riforma Bassanini" decreto-legge n. 112/1998).
A questi livelli il piano e' lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata e' quella che puo' maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali." Fonte: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

La rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), finalizzate a garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. I criteri di selezione dei siti proposti dagli stati membri, descritti nell’allegato III della direttiva Habitat, delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000. Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l’Ambiente; Piano d’azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d’Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità; Regolamento Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) è quello di proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell’Unione europea e nel mondo... La rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza. La Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’ambito di un apposito progetto LIFE-Natura 99 NAT/IT/006279 “Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione” che aveva come obiettivo principale il reale avvio della rete Natura 2000 in Italia attraverso l’individuazione di tipologie di SIC/ZPS, l’elaborazione di linee guida per i piani di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la redazione di nove piani di gestione pilota, interventi di informazione e sensibilizzazione; ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali modulati per tipologia di sito di supporto alla applicazione delle presenti linee guida, individuando 24 tipologie di sito. Al fine di garantire un’adeguata gestione dei siti suddetti, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002) sono state emanate le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000. Scopo di queste Linee Guida è l’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE): Le Linee Guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. L’eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell’habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l’attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che “non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo”. Attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono l’integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale. Uno dei principali indirizzi proposti da queste Linee Guida è la necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di conservazione, gli stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. La parola “all’occorrenza” indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva. Nell’interpretazione offerta dalla guida della Commissione Europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione: se i piani di gestione sono scelti da uno stato membro, sarà logico stabilirli prima di procedere alle altre misure menzionate all’art. 6, paragrafo 1, in particolare le misure contrattuali.

La salvaguardia la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all’articolo 130R del trattato.
Lo scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
All’uopo onde individuare e valutare i principali effetti che un piano od un progetto può avere su un sito segnalato in sede Comunitaria come Zona di Protezione Speciale e/o Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, è stata prevista una valutazione d’incidenza sugli ecosistemi segnalati
S.I.C.: area geograficamente definita che contribuisce a mantenere un habitat Naturale o una specie vegetale o animale. Per le specie animali che occupano ampi territori i SIC corrispondono ai luoghi ove sono presenti elementi essenziali per la loro vita.
Z.P.S.: territori idonei in numero e superficie alla conservazione di specie animali minacciate, rare, potenzialmente danneggiate da modifiche del loro habitat.
Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche o biotiche, interamente naturali o seminaturali.
Habitat d’interesse comunitario: habitat che rischiano di scomparire, hanno un’area ristretta, costituiscono esempi notevoli di una o più delle regioni biogeografiche. (questi habitat figurano nell’Allegato I)
Specie d’interesse comunitario:specie che sono in pericolo, sono vulnerabili, sono rare, sono endemiche. Stato di conservazione: effetto della somma dei fattori che possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle popolazioni della specie nel territorio.

Le Direttive Comunitarie, le leggi e gli atti di riferimento

COMUNITARIA Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (art. 4)

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La gestione dei siti della rete natura 2000 Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

NAZIONALE D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

D.M. 3 aprile 2000 Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

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